Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei cittadini, dei lavoratori esposti all'amianto, dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.